Testamento biologico
“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
( dalla Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 32)
Da molti anni, ormai, A Buon Diritto si batte perché il diritto all’autodeterminazione in merito ai trattamenti sanitari, così come è enunciato dalla nostra Carta Costituzionale, venga rispettato.
In Italia non esiste una legge specifica a regolamentare le questioni di libertà terapeutica e fine vita, o che preveda la possibilità per il cittadino di redigere un testamento biologico in cui indicare i trattamenti sanitari ai quali accetta o meno di essere sottoposto, in caso questi si rivelino necessari e vengano meno le facoltà di intendere e di volere.
In assenza di un quadro normativo unitario, dunque, sotto il profilo giuridico la materia è incerta e non sempre coerente.
Si considera, così, che l’eutanasia attiva volontaria, ovvero quella prodotta su consapevole richiesta del malato terminale, costituisca reato e sia punibile ai sensi dell’articolo 579, “Omicidio del consenziente”, o dell’articolo 580, “ Istigazione o aiuto al suicidio”, del Codice Penale. Qualora invece il malato terminale si trovi in stato vegetativo persistente o permanente, ovvero totalmente irreversibile, l’eutanasia è ritenuta inammissibile in assenza di precedenti disposizioni del malato, mentre può essere accettata nel caso in cui tali volontà siano state espresse. Altra situazione è quello dell’eutanasia passiva, ovvero la sospensione delle cure necessarie a far rimanere in vita il malato terminale: in questo caso, ci si può riferire al principio espresso dall’articolo 32 della Costituzione.
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