Tortura
Nel 1984 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” che è entrata in vigore nel giugno del 1987. L’Italia l’ha ratificata nel febbraio del 1989 ma non ha ancora rispettato uno degli obblighi imposti dalla Convenzione stessa, ovvero quello di dotarsi di una legge interna che preveda e sanzioni qualsiasi atto di tortura. Nel corso degli anni in Italia si sono confrontate (e scontrate) fondamentalmente due posizioni: quella di chi propone il reato di tortura come reato proprio, imputabile cioè solo a coloro i quali esercitano l’uso legittimo della forza (quindi i funzionari pubblici come le forze dell’ordine); e quella di chi propone il reato comune, imputabile cioè a qualsiasi cittadino. Per quanto riguarda la definizione presente nella Convenzione ONU, si parla esplicitamente di «funzionario pubblico o qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale».
Il 3 aprile 2013 il Parlamento italiano ha ratificato il Protocollo opzionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT). Il Protocollo istituisce il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e obbliga gli Stati che vi hanno aderito ad adoperare un sistema di ispezione e monitoraggio dei luoghi di detenzione: il Meccanismo nazionale di prevenzione. Quest’ultimo è volto a prevenire la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Con l’entrata in vigore nel 2013 del cosiddetto decreto Cancellieri è stato istituito in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. È l’OPCAT che stabilisce quali criteri debbano avere i Meccanismi nazionali di prevenzione per definirsi tali; nel caso italiano e del Garante, desta qualche perplessità la totale assenza di copertura finanziaria dello stesso. Senza le risorse necessarie al suo funzionamento, infatti, è probabile che l’attività del Garante sia depotenziata.
Il 5 marzo 2014 il Senato della Repubblica ha approvato un disegno di legge in materia e il disegno di legge è ora in esame alla Camera dei Deputati. Con il testo proposto dalla Commissione Giustizia si introducono nel codice penale l‘articolo 613-bis, che disciplina il delitto di tortura e il 613-ter, che incrimina la condotta del pubblico ufficiale che istiga altri a commettere il fatto. Il disegno di legge approvato prevede che la tortura sia qualificata come reato comune anziché come reato specifico. Riteniamo che, nonostante le molte imperfezioni presenti nel testo, sia fondamentale arrivare a fine legislatura con il reato di tortura finalmente inserito nel nostro ordinamento.
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