Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione

Home a buon diritto

I regimi speciali

Il regime del 41 bis

L’articolo 41-bis “ Situazioni di emergenza” dell’Ordinamento Penitenziario prevede e descrive le modalità  del regime cosiddetto di carcere duro .  

E’ stata la legge Gozzini (L 663/1986) a introdurre nell’ordinamento l’articolo, con il suo primo comma:  ovvero quello relativo alla possibilità, da parte del ministro della Giustizia, di sospendere  le normali regole di trattamento dei detenuti,  in caso di rivolta o  di particolari esigenze di sicurezza interne all’istituto carcerario. La misura è intesa dunque come applicabile a tutto l’istituto penitenziario o ad una o più sezioni, e per una durata di tempo strettamente limitata e necessaria a ristabilire l’ordine.

Su disposizione del d.l. 306/ 1992 è stato introdotto  anche un secondo comma. Quest’ultimo  tratta dello speciale regime penitenziario a cui possono essere sottoposti i  singoli detenuti o gli internati  per gli stessi delitti elencati dal primo comma dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario e principalmente per reati associativi,  in caso di gravi motivi di ordine o sicurezza pubblica.

Le misure descritte da questo secondo comma  sono in parte una riformulazione dell’articolo 90 dell’Ordinamento Penitenziario, usato nell’ambito della lotta al terrorismo durante gli anni di piombo e successivamente abrogato dalla legge Gozzini. Originariamente era previsto che il comma  dovesse restare in vigore per tre anni: di proroga in proroga, non ha cessato di avere efficacia fino al 2002 quando, con alcune modifiche, è stato inserito definitivamente nell’ordinamento penale.

Aggiornamenti

NOTIZIE

 

41 bis, meno limitazioni ai colloqui con…

13-01-2015 da Il regime del 41bis

Con sentenza 52544/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in virtù...

Read more

41 bis, via libera ai colloqui di due or…

10-01-2015 da Il regime del 41bis

La Corte di Cassazione, con sentenza 52545/2014, ha stabilito che il colloquio...

Read more

Mafia, Provenzano resta al 41 bis

07-01-2015 da Il regime del 41bis

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso del legale...

Read more

Il tribunale di sorveglianza:«Provenzano…

06-12-2014 da Il regime del 41bis

08 ottobre 2014 Il Corriere del Mezzogiorno Respinta la richiesta di sospensione della...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 

Il regime  di "carcere duro"

La norma, dunque, stabilisce che i detenuti e gli internati sottoposti al regime di 41 bis debbano scontare la pena in istituti o sezioni a loro specificatamente riservati, sorvegliati da un corpo di polizia penitenziaria speciale, il Gruppo Operativo Mobile.  Hanno diritto ad un solo colloquio al mese, con persone non diverse da familiari e conviventi, che viene sottoposto a controllo auditivo e registrazione,  a cui si aggiunge dopo i primi sei mesi una telefonata mensile della durata di dieci minuti, anch’essa registrata. I colloqui con i difensori, da effettuarsi nelle stesse modalità, sono invece autorizzati tre volte alla settimana.
Sono previste inoltre forti limitazioni a somme, beni e oggetti che i detenuti possono ricevere dall’esterno, ed è esclusa la possibilità di partecipare alle rappresentanze dei detenuti. Tutta la corrispondenza, a sola eccezione di quella con membri del Parlamento o con autorità nazionali o europee competenti in materia di giustizia, è sottoposta a censura.

I detenuti e gli internati sottoposti al 41 bis hanno diritto a due ore quotidiane di permanenza all’aperto, in gruppi composti al massimo da quattro persone: non è loro permesso comunicare con altri detenuti.

Queste misure, aventi lo scopo di prevenire qualsiasi rapporto con l’organizzazione criminale di riferimento, vengono disposte inizialmente per un periodo di quattro anni, ma possono essere prorogate per successivi periodi di due anni.

Nel luglio 2013, i detenuti sottoposti al regime del 41 bis erano 710.


Critiche


Per due volte, nel 1995 e nel 2000, il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha voluto inviare una delegazione al carcere di Spoleto, in visita ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis.

In entrambe le occasioni il Comitato ha rilevato condizioni di detenzioni particolarmente dure e ha evidenziato lo stato di privazione psichica e materiale in cui venivano a trovarsi i detenuti, impossibilitati a partecipare a progetti culturali o socio-educativi , di accedere alla biblioteca, alla cappella o ai campi sportivi dell’istituto penitenziario  e di intrattenere altre relazioni sociali, ad accezione delle due ore d’aria giornaliere. Si osservava, inoltre, come anche le relazioni con i familiari fossero scoraggiate, a causa dei frequenti trasferimenti da un istituto all’altro e delle condizioni in cui venivano a svolgersi i colloqui mensili: senza alcuna possibilità di contatto fisico, attraverso vetri blindati e tramite l’uso di un citofono.

Malgrado le autorità italiane avessero dichiarato, in seguito ai richiami espressi dal Comitato successivamente alla prima visita, di aver agito tramite disposizioni relative all’organizzazione delle sezioni destinate al 41 bis per rendere meno duro il regime di detenzione, tale circostanza non fu riscontrata dal Comitato in occasione della seconda visita.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pur riconoscendo in via generale la legittimità dell’istituto del regime del 41 bis, ha più volte condannato l’Italia in merito ad alcune specifiche restrizioni imposte ai detenuti.

 

 

 

Pubblicato: Mercoledì, 23 Luglio 2014 18:09

Citrino visual&design Studio  fecit in a.d. MMXIV