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41 bis, meno limitazioni ai colloqui con i minori
Con sentenza 52544/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in virtù del diritto soggettivo al mantenimento delle relazioni affettive familiari, il detenuto sottoposto al regime di 41 bis deve poter effettuare colloqui diretti con il figlio o nipote minore di dodici anni senza le limitazioni previste dal regolamento precedente, ovvero per soli dieci minuti e in assenza degli altri familiari adulti accompagnatori del minore.
La privazione del contatto visivo con i familiari accompagnatori, motiva la Cassazione, renderebbe insicuro il minore e verrebbe così a incidere sulla fruibilità del colloquio diretto, limitando il rapporto affettivo tra il detenuto e il figlio o nipote e dunque i diritti soggettivi di entrambi.
REGIME CARCERARIO - Cassazione n. 52544