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I regimi speciali

Il regime di alta sicurezza

Il regime di alta sicurezza non è disciplinato né dall’ordinamento né dal regolamento penitenziario, ma dalle circolari del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e c'è un'ampia discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria nella gestione delle sezioni di alta sicurezza.

Tale regime si divide in tre sottocircuiti. Del primo (A.S. 1) fanno parte i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis; quelli per taluno dei delitti gravi di cui al comma 1 dell'art. 4 bis della legge penitenziaria; infine coloro i quali sono stati considerati elementi di spicco e punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza. Al secondo (A.S. 2) appartengono i detenuti che sono tali per delitti commessi con finalità di terrorismo (anche internazionale) o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza. Nel terzo (A.S. 3) rientrano i detenuti che hanno rivestito posti di vertice nelle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.

Coloro che sono sottoposti al regime di alta sicurezza in molti casi non possono partecipare alle attività sociali e culturali che si svolgono nel carcere e vivono in reparti separati rispetto a quelli dei detenuti ordinari. Per ottenere una declassificazione a regimi ordinari devono dimostrare di non avere più collegamenti con l’organizzazione criminale alla quale appartenevano.

 

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