I regimi speciali
L'ergastolo ostativo
La pena dell’ergastolo, in Italia, è prevista e disciplinata dal Codice Penale, agli articoli 17 e 22. Chi vi è condannato può, nelle modalità previste, avere accesso a una serie di benefici, come il regime di semilibertà e la libertà condizionale, e godere di determinati tipi di permessi. Inoltre, è stabilito che dopo al massimo 26 anni di espiazione della pena, il condannato possa essere ammesso alla liberazione condizionale.
Si parla di ergastolo ostativo quando, invece, l’accesso a tali benefici e alle misure alternative al carcere sono negati.
Questa possibilità è prevista dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”, che è venuto a modificare l’articolo 4 dello stesso ( Esercizi dei diritti dei detenuti e degli internati), secondo quanto dettato dalla legge 356 del 1992.
Si prescrive qui che i condannati per reati gravi, come ad esempio terrorismo, associazione mafiosa, sequestro a scopo di estorsione o associazione per traffico di stupefacenti, non possano usufruire di tali benefici nel caso in cui rifiutino di collaborare con la giustizia o qualora la loro collaborazione sia giudicata irrilevante.
Aggiornamenti
11-12-2014 da Ergastolo Ostativo Carmelo MusumeciCarcere di Padova, Dicembre 2014
La Comunità Papa Giovanni XXIII conferma la...NOTIZIE ↘
Un ergastolano invitato in Vaticano da P…
La Corte Costituzionale ha successivamente stabilito che i benefici non possono tuttavia essere negati se, con sentenza irrevocabile, viene stabilito che la limitata partecipazione all’attività criminosa rende impossibile un’ulteriore collaborazione con la giustizia, o nel caso in cui i condannati abbiano raggiunto un grado di rieducazione sufficiente prima dell’entrata in vigore della legge 356/92; a meno che non siano accertati collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Nel giugno 2012, i condannati alla pena dell’ergastolo in Italia erano 1546. Di questi, si calcola che gli ergastolani ostativi siano tra i 1000 e i 1200, ma non sono disponibili dati ufficiali.
In virtù dell’articolo 27 della Costituzione, che prevede la rieducazione del condannato come fine ultimo della pena e vieta che questa possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, l’ergastolano ostativo e scrittore Carmelo Musumeci, tramite il suo blog, ha lanciato una campagna per raccogliere firme a favore di una proposta di iniziativa popolare per l’abolizione della pena dell’ergastolo.