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I 7 pilastri della proposta di legge sul biotestamento

eutanasia 2Agi, 21-04-2017

di Serenella Ronda

A oltre 10 anni dalla morte di Piergiorgio Welby e a 8 anni dalla scomparsa di Eluana Englaro, vicenda che spaccò in due l'Italia, con il governo che tentò di varare un decreto per impedire al padre della ragazza di 'staccare la spina', il Parlamento italiano compie il primo passo per dotare il Paese di una legge sul fine vita.

 

Il voto alla Camera
Con 326 voti a favore e 37 voti contrari, l'Aula di Montecitorio licenzia la proposta di legge sul testamento biologico, che supera così il primo scoglio.

Hanno votato a favore:

Pd
M5S
Si
Mdp
Le Minoranze e alcune altre forze minori.

Hanno votato contro:
Lega
Ap
FdI
Forza Italia, pur riconoscendo la libertà di coscienza.

L'iter legislativo
Il testo votato il 20 aprile, e modificato durante l'iter in Assemblea, è frutto di una lunga mediazione in Parlamento, dalla quale il governo si è sempre tenuto fuori, scegliendo di restare 'neutrale'. Un testo che ha impiegato più di tre anni per arrivare a vedere la luce, subendo diversi stop and go e tentativi di insabbiamento in commissione. Ma è soprattutto l'inedito asse Pd-M5S, forte dei numeri capaci di contrastare la netta contrarietà dei partiti di centrodestra e di area cattolica, a far sì che il testo non venisse stravolto, nonostante l'incognita di alcune votazioni segrete.

Il Pd ha cercato la mediazione e il compromesso, e su alcuni punti dirimenti (come ad esempio sul ruolo del medico) ha aperto anche alle richieste degli alleati di governo, da sempre contrari alla legge. Ma poi ha proseguito per la sua strada, privilegiando l'accordo con i 5 Stelle, Sinistra italiana e Mdp, anche di fronte alle accuse delle forze cattoliche di voler introdurre una "eutanasia mascherata", una "eutanasia per difetto di cure", fino a quella di voler lasciar "morire di fame e di sete le persone", in merito al diritto riconosciuto al paziente di interrompere o rifiutare la nutrizione e idratazione artificiali.

La proposta di legge ora passerà all'esame del Senato, anche se diversi deputati danno per scontato che l'iter a palazzo Madama non solo non sarà breve, ma non sarà neanche facile e l'approvazione finale non così scontata.

La proposta di legge in 7 punti:
Consenso informato - Con la premessa che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'auto determinazione, il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E' promossa e valorizzata la relazione di cura edi fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è documentato in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante video registrazione o dispositivi che la consentano. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.

Nutrizione e idratazione artificiale - Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali. Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.

Accanimento terapeutico, sedazione profonda e abbandono cure - Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, riconosciuto il diritto del paziente all'abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Il testo della legge, così modificato durante l'esame in Aula, recita: "Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. E' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente".

Responsabilità del medico - Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. è stata poi introdotta durante l'esame in Aula una norma che, seppur in modo non diretto nè esplicito, riconosce di fatto al medico l'obiezione di coscienza, in quanto dispone che "il medico non ha obblighi professionali". Il che significa che il medico può, ad esempio, rifiutarsi di staccare la spina. Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate.

Minori e incapaci - Il consenso informato è espresso daigenitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutoreo dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

Dat - ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate a seconda delle condizioni del paziente) e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le Dat possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Con la medesima forma scritta le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. Le Dat vengono inserite in registri regionali.

Pianificazione condivisa delle cure - Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

Pubblicato: Venerdì, 21 Aprile 2017 12:45

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